Con la circolare 2/E del 01.03.2013 l'Agenzia delle Entrate ha cercato di chiarire alcune tra le questioni più spinose relative alla nuova disciplina della responsabilità solidale nei contratti di appalto/subappalto, introdotta dal decreto crescita.
In base alle nuove disposizioni il committente o l'appaltatore hanno l'obbligo di verificare l'esecuzione del corretto versamento delle ritenute e dell'Iva da parte dell'appaltatore o subappaltatore. Ciò vale per i contratti di appalto di opere e servizi così come definiti dall'art. 1655 del c.c., restando pertanto esclusi ad esempio gli appalti di fornitura di beni, il contratto d'opera e quello di trasporto.
La normativa si applica ai soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell'Iva per cui sono escluse oltre alle stazioni appaltanti e ai condomìni anche le persone fisiche (privati).
Tra i chiarimenti principali, poi, l'estensione della nuova disciplina a tutti i settori, non solo all'edilizia.
In questa circolare, dopo un breve riepilogo sulle nuove disposizioni della responsabilità solidale negli appalti, ci si soffermerà ad analizzare tutti chiarimenti forniti dall'Agenzia con il recente documento di prassi.